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Disposizioni urgenti in materia di raccolta e di deposito delle sottoscrizioni relative a richieste referendarie.

Art. 1.

1. In deroga all'articolo 31 della legge 25 maggio 1970, n. 352, per le richieste di referendum in corso alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica prevista per domenica 27 marzo 1994, la sottoscrizione e l'autenticazione dei fogli contenenti le firme dei sottoscrittori possono avere luogo fino all'ottavo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, restando comunque valide quelle effettuate nel periodo compreso tra le date di pubblicazione dei due predetti decreti.
2. Il deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione di tutti i fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori delle richieste di cui al comma 1 deve essere effettuato entro il settimo giorno successivo alla scadenza del termine di otto giorni indicato nel medesimo comma 1.