((Interpretazione e modifica delle leggi 14 giugno 1989, n. 234, e 5 dicembre 1986, n. 856, in materia di benefici alle imprese armatoriali)).
Art. 1.
1. I benefici previsti dagli articoli 11 e 12 della legge 14 giugno 1989, n. 234, in quanto diretti ad accrescere la competitivita' delle imprese armatoriali nazionali rispetto alle corrispondenti imprese di Paesi non appartenenti alla CEE, nell'osservanza delle regole sulla concorrenza vigenti nell'ambito della stessa CEE, saranno cosi' liquidati e corrisposti relativamente a ciascuna nave o altra unita' contemplata dalla legge stessa:
a) nel caso di cui al comma 1 dell'articolo 11, entro il differenziale dei costi di esercizio connessi all'uso della bandiera e riguardanti in particolare il trattamento dei marittimi e il regime fiscale delle imprese, rispetto ai costi di esercizio di unita' equivalente di proprieta' non italiana battente bandiera di convenienza, determinato dalla Commissione CEE in 814.000 ECU su base annua;
b) nel caso delle forniture di cui all'articolo 12, comma 1, entro il valore di due mute di contenitori;
c) nel caso dell'articolo 12, comma 2, entro l'importo delle spese ed oneri per primo armamento effettivamente sostenuti e documentati.
2. I benefici di cui al comma 1, anche se complessivamente considerati, non potranno comunque superare l'importo massimo di 814.000 ECU su base annua per unita'. Tale importo sara' ragguagliato al valore di cambio attribuito alla moneta italiana alla data della consegna dell'unita'. La liquidazione del contributo corrispondente ai predetti benefici sara' disposta, dopo l'entrata in esercizio dell'unita', con decreto del Ministro della marina mercantile ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 14 giugno 1989, n. 234.
3. Eventuali deroghe all'importo massimo di cui al comma 2 possono essere concesse solo per casi specifici, previa autorizzazione della Commissione CEE.
4. La vendita all'estero o la perdita dell'unita' entro il periodo di corresponsione dell'aiuto, facendo venir meno i presupposti di esso, comportera' la sospensione del pagamento, e la decadenza dal diritto a percepire la parte residua, fermo restando il disposto di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, della legge 14 giugno 1989, n. 234.
5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 4, della legge 14 giugno 1989, n. 234.