N NORME. red.it

Disposizioni urgenti in materia di trasporti locali.

Art. 1.

1. E' autorizzato un primo concorso dello Stato nel finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione del nuovo contratto nazionale collettivo degli autoferrotranvieri, siglato il 2 ottobre 1989, nella misura di lire 190 miliardi per l'anno 1990.
((
2. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro del tesoro, provvede annualmente a ripartire, con riferimento alla quota di incremento retributivo pro capite del personale dipendente, l'importo di lire 190 miliardi di cui al comma 1 in due quote, di cui una destinata alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per i pubblici servizi di propria competenza e l'altra destinata ai servizi ferroviari, sia in concessione che in gestione governativa, e agli autoservizi di competenza statale.
3. Il Ministro dei trasporti, nell'ambito delle quote di cui al comma 2, provvede con propri decreti, adottati di concerto con il Ministro del tesoro:
b) a determinare l'ammontare dovuto a ciascuna azienda esercente servizi ferroviari e servizi automobilistici di competenza statale))