Proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
Art. 1.
1. Il termine di cui all'articolo 114 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, prorogato da ultimo dall'articolo 1 del decreto-legge 18 aprire 1986 n. 118 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 1986 n. 284, e' ulteriormente differito di un anno.