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Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale.

Preambolo
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 1985;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni dirette alla tutela dei territori costieri e contermini ai laghi, dei fiumi, dei torrenti, dei corsi d'acqua, delle montagne, dei ghiacciai, dei circhi glaciali, dei parchi, delle riserve, dei boschi, delle foreste, delle aree assegnate alle universita' agrarie, delle zone gravate da usi civici, delle zone umide e dei vulcani;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste e della marina mercantile;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA EMANA il seguente decreto:

Art. 1.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490))

Art. 1-bis.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490))

Art. 1-ter.

((
1. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono individuare con indicazioni planimetriche e catastali, nell'ambito delle zone elencate dal quinto comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dal precedente articolo 1, nonche' nelle altre comprese negli elenchi redatti ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, le aree in cui e' vietata, fino all'adozione da parte delle regioni dei piani di cui al precedente articolo 1-bis, ogni modificazione dell'assetto del territorio nonche' qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici. La notificazione dei provvedimenti predetti avviene secondo le procedure previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.
2. Restano fermi al riguardo le competenze ed i poteri del Ministro per i beni culturali e ambientali di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
))

Art. 1-quater.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490))

Art. 1-quinquies.


((Le aree e i beni individuati ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 21 settembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 26 settembre 1984, sono inclusi tra quelli in cui e' vietata, fino all'adozione da parte delle regioni dei piani di cui all'articolo 1-bis, ogni modificazione dell'assetto del territorio nonche' ogni opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.))

Art. 1-sexies.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490))

Art. 2.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490))
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 giugno 1985
PERTINI CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri GULLOTTI, Ministro per i beni culturali ed ambientali NICOLAZZI, Ministro dei lavori pubblici PANDOLFI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste CARTA, Ministro della marina mercantile Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 giugno 1985 Atti di Governo, registro n. 55, foglio n. 18