Adeguamento del limite di reddito per l'applicazione della detrazione di imposta di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertite, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, e dell'importo della indennita' di trasferta che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF.
Art. 1.
L'importo di L. 4.500.000 previsto dal quinto comma dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, e' elevato a L. 4.800.000.