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Disposizioni fiscali urgenti.

Art. 1.


Le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovute, stabilite nella tariffa, allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive integrazioni e modificazioni, in L. 150 dall'art. 47, lettera a), in lire 300 dagli articoli 21, 23, lettera a), e 46, in L. 1.000 dall'art. 18, in L. 2.000 dagli articoli da 1 a 8, 12, nota marginale, 22, da 23, lettera b), a 28, da 37 a 45, 49 e 50, sono elevate, rispettivamente, a lire 200, 500, 1.500 e 3.000. L'importo massimo dell'imposta dovuta per i duplicati e le copie indicati nell'art. 13 della tariffa suddetta, e' stabilito in L. 1.000.
La carta bollata, i moduli redatti a stampa su carta bollata o bollati in modo straordinario, nonche' i libri e i registri gia' bollati in modo straordinario che si trovino interamente in bianco prima dell'uso devono essere integrati, sino a concorrenza dell'imposta dovuta nelle misure stabilite dal presente articolo, mediante applicazione di marche da bollo, da annullarsi nei modi previsti dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive integrazioni e modificazioni.
Resta ferma nella misura di L. 700 l'imposta dovuta sulle domande e sui documenti necessari per l'ammissione, frequenza ed esami nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado e nelle universita' ed istituti di istruzione universitaria, comprese le pagelle, gli attestati, i diplomi e documentazioni similari rilasciati dalle scuole ed universita' medesime.