Cessazione del mandato conferito all'ENI ai sensi dell'art. 2 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e norme di attuazione del programma relativo alle societa' del gruppo SIR predisposto ai sensi dell'art. 4 della stessa legge.
Art. 1.
Per l'attuazione del programma di riassetto del gruppo SIR, formato ed approvato ai sensi dell'art. 4 della legge 28 novembre 1980, n. 784, sono trasferiti alle societa' indicate dall'ENI, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli impianti petrolchimici nonche' i beni e le dotazioni comunque accessori indicati dall'ente ai sensi della lettera b) del primo comma dell'art. 4 citato ((ivi incluse autorizzazioni, concessioni e licenze per l'esercizio di tali impianti nonche' la proprieta' di brevetti e tecnologie inerenti al funzionamento degli impianti stessi)).
Con effetto dalla stessa data cessa il mandato di cui all'art. 2 della legge 28 novembre 1980, n. 784.
La somma dovuta ((...)) per i trasferimenti di cui al precedente primo comma e' determinata sulla base dei criteri enunciati nel programma di cui al medesimo primo comma dalla commissione di esperti prevista dall'art. 4, sesto comma, della legge 28 novembre 1980, n. 784, integrata da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro del tesoro e dal Ministro delle partecipazioni statali.