Abrogazione dell'obbligo della vaccinazione antivaiolosa.
Preambolo
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 1981;
Considerato che alla data del 21 giugno 1981 cessa i suoi effetti il decreto-legge 19 giugno 1979, n. 210, convertito nella legge 8 agosto 1979, n. 356, con la quale, sulla base dell'andamento epidemiologico del vaiolo, era stata disposta la sospensione dell'obbligo della vaccinazione antivaiolosa per due anni;
Ritenuta la necessita' ed urgenza di procedere alla abrogazione dell'obbligo sopracitato per la totale scomparsa del vaiolo e per le possibili reazioni anche letali derivanti dalla vaccinazione antivaiolosa;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e della pubblica istruzione;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E M A N A il seguente decreto:
Art. 1.
L'art. 266 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, concernente l'obbligo della vaccinazione e della rivaccinazione antivaiolosa, e' abrogato.
Art. 2.
Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', puo' disporre con proprio decreto l'obbligo della vaccinazione o rivaccinazione antivaiolosa ogni qualvolta esigenze di tutela della salute pubblica lo richiedano, ovvero nei confronti di persone particolarmente esposte, in ragione della loro attivita', a rischi di contagio.
Art. 3.
Il Ministro della sanita', in adempimento anche di quanto previsto nel terzo comma dell'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, adotta le opportune disposizioni per la costituzione e il mantenimento di congrue scorte di vaccino antivaioloso e di gammaglobulina antivaccinica.
Allo scopo, il Ministro della sanita' e' autorizzato a stipulare apposite convenzioni con istituti sieroterapici nazionali, anche ai fini della predisposizione di programmi di produzione del vaccino e di gammaglobulina antivaccinica.
((Ad integrazione dei presidi fissi previsti dall'articolo 5 della legge 7 giugno 1977, n. 323, il Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale, stabilisce il numero e la scelta della dislocazione di unita' mobili di alto isolamento. Per i requisiti tecnici di tali unita' viene sentito il parere del Consiglio superiore di sanita' e dell'Istituto superiore di sanita'. Le unita' mobili di cui al comma precedente sono affidate alle regioni ai sensi dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. In relazione alle necessita' profilattiche per le forme patologiche altamente contagiose, il Ministro della sanita' dispone l'utilizzazione delle unita' mobili nelle zone in cui si rende necessario l'intervento)).
Art. 4.
Le spese derivanti dall'applicazione del precedente art. 3 fanno carico al cap. 2031 dello stato di previsione del Ministero della sanita' per l'anno finanziario 1981 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.
Art. 5.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 26 giugno 1981
PERTINI FORLANI - ANIASI - ROGNONI - ANDREATTA - BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 giugno 1981 Atti di Governo, registro n. 34, foglio n. 6