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Disposizioni per il contenimento dei consumi energetici.

Art. 1.


A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 15 aprile 1981 si applica la disciplina contenuta negli articoli da 1 a 7, nonche' nell'art. 11 del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, convertito in legge 16 maggio 1980, n. 178.
Sono confermate le indicazioni relative alla zona climatica di appartenenza dei comuni, al periodo di accensione degli impianti ed alle ore giornaliere di attivazione dei medesimi, rese note dai sindaci ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, convertito in legge 16 maggio 1980, n. 178.