Proroga del termine per la presentazione da parte dei titolari delle pensioni erogate dall'istituto nazionale della previdenza sociale della dichiarazione dei redditi e del certificato mod. 101, nonche' del termine per la presentazione all'Istituto predetto delle denunce nominative dei lavoratori occupati nell'anno 1978.
Art. 1.
Il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi posseduti nell'anno 1978 da parte dei titolari di pensioni erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e' prorogato al ((31 luglio 1979)), anche agli effetti della presentazione della dichiarazione congiunta a norma dell'art. 17, primo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114.
Alla stessa data e' altresi' prorogato il termine per la presentazione da parte dei soggetti indicati nel primo comma, dei certificati di cui alla lettera d) del quarto comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
Agli effetti del computo dei termini di cui agli articoli 20 e 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nei confronti dei soggetti di cui al primo comma si considera il 30 giugno 1979 come data di scadenza del termine di presentazione per la dichiarazione dei redditi.