Ulteriori interventi a sostegno del prezzo del formaggio grana mediante acquisti di tale prodotto da parte dell'A.I.M.A.
Art. 1.
Il quantitativo di formaggio grana (grana padano e parmigiano reggiano) di qualita' "scelto, 0,1" di produzione 1967 che l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) e' stata autorizzata ad acquistare presso latterie e caseifici sociali ed altri organismi associati di produttori agricoli con il decreto-legge 16 settembre 1967, n. 801, convertito con la legge 10 novembre 1967, n. 1027, e' elevato fino ad un massimo di quintali 200 mila.
Per il prelevamento delle somme occorrenti per i maggiori acquisti di cui al precedente comma, fino alla concorrenza di altri 10.000 milioni di lire, si applicano le norme dell'art. 5 del citato decreto-legge 16 settembre 1967, n. 801.