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Regolamento recante modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, in materia di licenze individuali nel settore delle telecomu-nicazioni.

Art. 1.

1. All'articolo 6, comma 27, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, le parole: "non superiore a 15 anni", sono sostituite dalle seguenti: "di 20 anni".
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Per il testo dell' , recante: "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni" pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 1997, si veda nota all'art. 1. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell' : "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Puo' concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.". - La , recante: "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 1997. - L' , recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del , recante disposizioni urgenti per il recepimento della sulle comunicazioni mobili e personali" e' il seguente: "Art. 1 (Attuazione della . - 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, secondo le procedure di cui all' , e' adottato il regolamento per l'attuazione della , che modifica la in materia di comunicazioni mobili e personali, prevedendo tra gli altri disposizioni ed indirizzi a garantire l'accesso al mercato secondo criteri di obiettivita', trasparenza, non discriminazione e proporzionalita' e l'uso di apparecchiature multistandard, la soppressione dei diritti esclusivi e speciali per la fornitura di detti servizi, l'abolizione di ogni restrizione per i gestori di comunicazioni mobili e personali ad installare proprie infrastrutture o ad impiegare infrastrutture fornite da terzi e ad utilizzare in comune le infrastrutture, gli impianti ed i siti, la sottoposizione delle imprese ad autorizzazione, l'adeguamento delle concessioni gia' assentite, secondo criteri di obiettivita', trasparenza, non discriminazione e proporzionalita'. Lo schema di regolamento e' trasmesso alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perche' su di esso sia espresso, entro venti giorni dalla data di assegnazione, il parere delle commissioni competenti per materia. Decorso tale termine, il regolamento e' emanato anche in mancanza di parere. 2. Il regolamento di cui al comma 1 puo' formare oggetto di un unico testo coordinato con le disposizioni da emanarsi ai sensi dell' , convertito, con modificazioni, dalla , ed integrato con le norme occorrenti in materia di autorizzazioni generali e licenze individuali e di interconnessione, sulla base degli orientamenti gia' definiti in sede di Unione europea. 3. Con la medesima procedura di cui ai commi 1 e 2 possono essere apportate le correzioni, le modificazioni e le integrazioni eventualmente occorrenti, anche sulla base delle direttive europee nel frattempo emanate, per il completamento e l'aggiornamento della regolamentazione riguardante la completa liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni.". - La , recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del , recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva. Interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonche' per le trasmissioni televisive in forma codificata.", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 1996. - Il , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2001, n. 19, e convertito in legge, con modificazioni, dalla , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2001, n. 70, reca: "Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di impianti radiotelevisivi". - Il testo dell' , recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e' il seguente: "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.". - Per il testo dell' , recante: "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni" pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1997, n. 221, si veda nota all'art. 1. Nota all'art. 1: - Il testo dell' , recante: "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni" come modificato dal presente regolamento e' il seguente: "27. Le licenze individuali di cui al presente articolo hanno una validita' di 20 anni e sono rinnovabili, conformemente alle norme vigenti al momento del rinnovo e previa richiesta da presentarsi almeno sei mesi prima della scadenza. I titolari di autorizzazioni generali e di licenze individuali sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni di volta in volta emanate per la disciplina del settore delle telecomunicazioni.