Regolamento di attuazione della direttiva 1999/21/CE sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali.
Art. 1.
Finalita'
1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti in materia di composizione ed etichettatura degli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, di cui all'allegato I del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L' , , conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- La sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali e' pubblicata nella G.U.C.E. 7 aprile 1999, n. L 91.
- La legge 23 agosto n. 400, disciplina l'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
- L'art. 17, comma 2 cosi' recita:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
- L' (legge comunitaria 1999) cosi' recita:
"Art. 3 (Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato). - 1. Il Governo e' autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o piu' regolamenti ai sensi dell' , attenendosi a principi e criteri direttivi corrispondenti a quelli enunciati nelle lettere b), e), f) e g) del comma 1 dell'art. 2.
2. Fermo restando il disposto dell' , i regolamenti di cui al comma 1 possono altresi', per tutte le materie non coperte da riserva assoluta di legge, dare attuazione alle direttive che costituiscono modifica, aggiornamento o completamento delle direttive comprese nell'allegato C.
3. Ove le direttive cui i regolamenti di cui al comma 1 danno attuazione prescrivano di adottare discipline sanzionatorie, il Governo puo' prevedere nei regolamenti stessi, per le fattispecie individuate dalle direttive medesime, adeguate sanzioni amministrative, che dovranno essere determinate in ottemperanza ai principi stabiliti in materia dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 2".
- L'allegato C (art. 3 ) della medesima legge e' il seguente:
98/35/CE: direttiva del Consiglio, del 25 maggio 1998, che modifica la concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare.
99/4/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffe' e agli estratti di cicoria.
1999/21/CE: direttiva della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali.
1999/22/CE: direttiva del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici.
1999/39/CE: direttiva della Commissione, del 6 maggio 1999, che modifica la sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini.
1999/50/CE: direttiva della Commissione, del 25 maggio 1999, che modifica la sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento.
- Il , reca: "Attuazione della concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39.
- Il , reca: "Regolamento concernente l'attuazione delle sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento e 92/52/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento destinati all'esportazione verso Paesi terzi" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 1994, n. 189.
- Il , reca: "Regolamento recante norme di attuazione della , che modifica la sugli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 1999, n. 93.
Nota all' , e' citato nelle premesse.