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Regolamento concernente l'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a norma dell'articolo 12, comma 1, della legge n. 383 del 2001.

Art. 1.

1. Le funzioni statali in materia di giochi di abilita', concorsi pronostici e scommesse, ivi comprese quelle inerenti alla gestione delle relative entrate, attribuite all'Agenzia delle entrate, sono esercitate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il , recante "Disciplina delle attivita' di gioco", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 1948. - Il recante "Norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del , sulla disciplina delle attivita' di gioco" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 31 luglio 1951. - Il , e' stato modificato dal "Modificazioni del , recante norme regolamentari per applicazione ed esecuzione del , sulla disciplina delle attivita' di giuoco" che e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 1962.16 - Il "Regolamento recante norme per la riorganizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a norma dell' ", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 11 maggio 2000. - Il , recante "Riforma delle leggi sul lotto pubblico", convertito, con modificazioni, dalla , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 30 dicembre 1938. - La , recante "Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto" e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 13 agosto 1982. - Si trascrive il testo dell' "Modificazioni alla , sull'ordinamento del gioco del lotto": "Art. 6 (Disposizioni relative alle concessioni del gioco del lotto). - 1. A tutte le concessioni del gioco del lotto si applicano le disposizioni di cui alla , e successive modificazioni, ed al , e successive modificazioni. 2. All' , e' aggiunto il seguente comma: "In caso di reciproche cessioni tra rivendite di generi di monopolio e ricevitorie del lotto, non si applica il disposto del secondo e del terzo comma dell'art. 12 della presente legge". 3. Sono fatte salve le condizioni piu' favorevoli esistenti per gli attuali concessionari ex dipendenti del lotto per la concessione al coadiutore". - I , e , recanti "Regolamento di applicazione ed esecuzione delle , sull'ordinamento del gioco del lotto" e "Regolamento concernente la disciplina del gioco del lotto affidata in concessione", sono pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 250 del 25 ottobre 1990 e n. 254 del 29 ottobre 1996. - Il , recante "Approvazione del regolamento delle lotterie nazionali "Solidarieta' nazionale , "Lotteria di Merano e "Italia ", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1949. - La recante "Norme in materia di lotterie, tombole e pesche. Disciplina degli effetti dei ", e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 1990. - Il , recante "Regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1991. - Il "Regolamento recante norme per l'istituzione del gioco "Bingo" ai sensi dell' ", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2000. - Il decreto del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 "Controllo centralizzato del gioco Bingo", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 18 settembre 2000. - Si trascrive il testo dell' , recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' ": "Art. 62 (Agenzia delle entrate). - 1. All'Agenzia delle entrate sono attribuite tutte le funzioni concernenti le entrate tributarie erariali che non sono assegnate alla competenze di altre agenzie, enti od organi, con il compito di perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali sia attraverso l'assistenza ai contribuenti, sia attraverso i controlli diretti a contrastare gli inadempimenti e l'evasione fiscale. 2. L'Agenzia e' competente in particolare a svolgere i servizi relativi alla amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di tutte le imposte, diritti o entrate erariali o locali gia' di competenza del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze o affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori. 3. In fase di prima applicazione il ministro delle finanze stabilisce con decreto i servizi da trasferire alla competenza dell'Agenzia.". - L' ha riformato l'organizzazione del Governo; rispetto al Ministero delle finanze ha cosi' disposto: "Art. 55 (Procedura di attuazione ed entrata in vigore). - 1. A decorrere dalla data del decreto di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del presente decreto legislativo e salvo che non sia diversamente disposto dalle norme del presente decreto: a) sono istituiti: il Ministero dell'economia e delle finanze, (omissis); b) sono soppressi: il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministero delle finanze, (omissis)". - Si trascrive il testo dell'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000 recante: "Disposizioni recanti le modalita' di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'amministrazione finanziaria a norma degli e ": "Art. 1 (Operativita' e adempimenti delle agenzie fiscali). 1. A decorrere dal 1 gennaio 2001, le agenzie fiscali, previste dagli , sono esecutive e provvedono a stipulare le convenzioni di cui all'art. 59 del medesimo , nonche' a deliberare gli atti di carattere generale che regolano il funzionamento di ciascuna agenzia ed i piani aziendali, predisponendo tutti gli atti necessari per la loro completa operativita'". - Si trascrive il testo dell' , recante "Primi interventi per il rilancio dell'economia": "Art. 12 (Gestione unitaria delle funzioni statali in materia di giochi, formazione del personale e trasferimento ai comuni di beni immobili). - 1. Al fine di ottimizzare il gettito erariale derivante dal settore, le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi e le relative risorse sono riordinate con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell' , sulla base dei seguenti criteri direttivi: a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizione di competenze, con attribuzione delle predette funzioni ad una struttura unitaria; b) individuazione della predetta struttura in un organismo esistente, ovvero da istituire ai sensi degli e ; (omissis)". - Si trascrive il testo dell' , recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri": "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".