Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)
Art. 101.
(L)
Comunicazione del provvedimento al
competente ufficio tecnico della regione
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 26)
1. Copia della sentenza irrevocabile o del decreto esecutivo emessi in base alle precedenti disposizioni deve essere comunicata, a cura del cancelliere, al competente ufficio tecnico della regione entro quindici giorni da quello in cui la sentenza e' divenuta irrevocabile o il decreto e' diventato esecutivo.