Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A).
Art. 69.
(R)
Archivi storici
1. I documenti selezionati per la conservazione permanente sono trasferiti contestualmente agli strumenti che ne garantiscono l'accesso, negli Archivi di Stato competenti per territorio o nella separata sezione di archivio secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di tutela dei beni culturali.