N NORME. red.it

Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprieta' e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi (n. 29, allegato 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50).

Art. 1.

Oggetto e definizioni
1. Il presente regolamento, in attesa della riforma del regime giuridico degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi e del conseguente riordino amministrativo, istituisce e disciplina lo sportello telematico dell'automobilista, allo scopo di semplificare i procedimenti relativi all'immatricolazione, alla reimmatricolazione, alla registrazione della proprieta', ai passaggi di proprieta' degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei loro rimorchi. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le immatricolazioni di veicoli nuovi provenienti da Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo attraverso canali d'importazione non ufficiali, nonche' i veicoli usati gia' in possesso di documentazione di circolazione rilasciata da uno di tali Stati. Sono, altresi', escluse le registrazioni della proprieta' relative a veicoli nuovi importati da Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo.
1-bis. Le procedure per la trasmissione dei dati attinenti alla verifica di adempimenti fiscali relativi all'immatricolazione dei veicoli nuovi e usati provenienti, attraverso circuiti non ufficiali di distribuzione dagli Stati membri dell'Unione europea e attraverso canali di importazione non ufficiali da Stati aderenti allo spazio economico europeo, sono definite con convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane.
((
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) Ministero o Ministro: il Ministero o il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili;
b) CED: il Centro elaborazione dati della direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili;
c) UMC: l'Ufficio o gli Uffici motorizzazione civile e le relative sezioni coordinate;
d) ACI: l'Automobile club d'Italia;
e) PRA: il pubblico registro automobilistico;
f) Ufficio o Uffici PRA: l'Ufficio o gli Uffici provinciali dell'ACI che gestiscono il PRA;
g) imprese di consulenza automobilistica: le imprese di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264;
h) STA: lo "sportello telematico dell'automobilista" o gli "sportelli telematici dell'automobilista" presso cui e' possibile effettuare le operazioni previste al comma 1.
))