Regolamento recante norme per il recepimento di decisioni della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) in materia di libera circolazione di apparecchiature radio.
Art. 1.
Detenzione ed uso delle apparecchiature radio portatili e veicolari
1. I cittadini appartenenti a Paesi della CEPT, in visita od in transito in Italia, possono detenere ed usare, nei modi e nelle bande di frequenze consentiti, le apparecchiature radio, portatili o veicolari, trasmittenti o rice-trasmittenti, monomodo o multimodo, monobanda o multibanda, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) utilizzazione di servizi di telecomunicazioni autorizzati dall'Italia nelle bande di frequenze assegnate;
b) approvazione amministrativa od omologazione, compatibilita' elettromagnetica e relativa marcatura delle apparecchiature;
c) conformita' alla normativa vigente nel Paese di appartenenza.
2. I soggetti di cui al comma 1, inoltre, possono:
a) detenere ed usare le apparecchiature radio, portatili o veicolari, solo riceventi, per i servizi di radiodiffusione, di radiodeterminazione e di radioamatore, nonche' per il servizio mobile a scopo di teleavviso personale;
b) detenere ma non utilizzare le apparecchiature radio diverse da quelle di cui al comma 1 e di cui alla lettera a) del presente comma, se il relativo impiego e' consentito dal Paese di appartenenza e se risultano conformi a quanto disposto dal decreto legislativo 12 dicembre 1996, n. 615.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- L' , e successive modificazioni, recante "Approvazione della nuova tariffa dei dazi doganali d'importazione", e' il seguente: "Art. 14. - 1. Con i regolamenti approvati con decreti del Ministro delle finanze, ai sensi dell' , sono stabilite, in conformita' alle disposizioni comunitarie, condizioni, modalita' e formalita' per l'ammissione alle franchigie dai diritti doganali previste dall'art. 12 e dal regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio del 28 marzo 1983.
2. Con i successivi regolamenti, approvati con decreti del Ministro delle finanze, sono disposti gli ulteriori adeguamenti alle disposizioni comunitarie".
- L' , recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e' il seguente: "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
- Si riporta il testo degli , e , convertito, con modificazioni, dalla , recante: "Disposizioni urgenti per il recepimento della sulle comunicazioni mobili e personali". "Art. 1, comma 3. Con la medesima procedura di cui ai commi 1 e 2 possono essere apportate le correzioni, le modificazioni e le integrazioni eventualmente occorrenti, anche sulla base delle direttive europee nel frattempo emanate, per il completamento e l'aggiornamento della regolamentazione riguardante la completa liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni".
"Art. 2, comma 1. Con provvedimenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, e seguendo i criteri indicati dall'art. 1, comma 1, si provvede a:
a)-d) (omissis);
e) disciplinare i servizi di radiocomunicazioni nell'ambito di un fondo e, in relazione alla evoluzione tecnologica, i sistemi di comunicazioni personali via satellite".
Nota all'art. 1:
- Per quanto concerne il , vedi nelle premesse del presente decreto.