Regolamento recante norme sulle biblioteche pubbliche statali.
Art. 1.
Biblioteche pubbliche statali
1. Le biblioteche pubbliche statali dipendono dal Ministero per i beni culturali ed ambientali - Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria, e sono cosi' ripartite per regione:
Piemonte:
Torino: Biblioteca nazionale universitaria;
Torino: Biblioteca reale.
Lombardia:
Milano: Biblioteca nazionale Braidense;
Cremona: Biblioteca statale;
Pavia: Biblioteca universitaria.
Liguria:
Genova: Biblioteca universitaria.
Veneto:
Venezia: Biblioteca nazionale Marciana;
Padova: Biblioteca universitaria.
Friuli-Venezia Giulia:
Trieste: Biblioteca statale;
Gorizia: Biblioteca statale Isontina.
Emilia-Romagna:
Bologna: Biblioteca universitaria;
Modena: Biblioteca Estense universitaria;
Parma: Biblioteca Palatina (con annessa sezione musicale).
Toscana:
Firenze: Biblioteca nazionale centrale;
Firenze: Biblioteca Marucelliana;
Firenze: Biblioteca Medicea Laurenziana;
Firenze: Biblioteca Riccardiana;
Lucca: Biblioteca statale;
Pisa: Biblioteca universitaria.
Marche:
Macerata: sezione staccata Biblioteca nazionale di Napoli.
Lazio:
Roma: Biblioteca nazionale centrale Vittorio Emanuele II;
Roma: Biblioteca Angelica;
Roma: Biblioteca Casanatense;
Roma: Biblioteca di archeologia e storia dell'arte;
Roma: Biblioteca di storia moderna e contemporanea;
Roma: Biblioteca medica statale;
Roma: Biblioteca statale Baldini;
Roma: Biblioteca universitaria Alessandrina;
Roma: Biblioteca Vallicelliana.
Campania:
Napoli: Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III;
Napoli: Biblioteca universitaria.
Puglia:
Bari: Biblioteca nazionale Sagarriga Visconti Volpi.
Basilicata:
Potenza: Biblioteca nazionale.
Calabria:
Cosenza: Biblioteca nazionale.
Sardegna:
Cagliari: Biblioteca universitaria;
Sassari: Biblioteca universitaria.
Piemonte:
Torino: Biblioteca nazionale universitaria;
Torino: Biblioteca reale.
Lombardia:
Milano: Biblioteca nazionale Braidense;
Cremona: Biblioteca statale;
Pavia: Biblioteca universitaria.
Liguria:
Genova: Biblioteca universitaria.
Veneto:
Venezia: Biblioteca nazionale Marciana;
Padova: Biblioteca universitaria.
Friuli-Venezia Giulia:
Trieste: Biblioteca statale;
Gorizia: Biblioteca statale Isontina.
Emilia-Romagna:
Bologna: Biblioteca universitaria;
Modena: Biblioteca Estense universitaria;
Parma: Biblioteca Palatina (con annessa sezione musicale).
Toscana:
Firenze: Biblioteca nazionale centrale;
Firenze: Biblioteca Marucelliana;
Firenze: Biblioteca Medicea Laurenziana;
Firenze: Biblioteca Riccardiana;
Lucca: Biblioteca statale;
Pisa: Biblioteca universitaria.
Marche:
Macerata: sezione staccata Biblioteca nazionale di Napoli.
Lazio:
Roma: Biblioteca nazionale centrale Vittorio Emanuele II;
Roma: Biblioteca Angelica;
Roma: Biblioteca Casanatense;
Roma: Biblioteca di archeologia e storia dell'arte;
Roma: Biblioteca di storia moderna e contemporanea;
Roma: Biblioteca medica statale;
Roma: Biblioteca statale Baldini;
Roma: Biblioteca universitaria Alessandrina;
Roma: Biblioteca Vallicelliana.
Campania:
Napoli: Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III;
Napoli: Biblioteca universitaria.
Puglia:
Bari: Biblioteca nazionale Sagarriga Visconti Volpi.
Basilicata:
Potenza: Biblioteca nazionale.
Calabria:
Cosenza: Biblioteca nazionale.
Sardegna:
Cagliari: Biblioteca universitaria;
Sassari: Biblioteca universitaria.
2. Sono biblioteche pubbliche statali anche le biblioteche annesse ai seguenti monumenti nazionali:
Veneto:
Padova, Abbazia di S. Giustina;
Teolo (Padova), Abbazia di Praglia.
Lazio:
Cassino (Frosinone), Abbazia di Montecassino;
Collepardo (Frosinone), Certosa di Trisulti;
Farfa (Rieti), Abbazia di Farfa;
Grottaferrata (Roma), Abbazia di S. Nilo;
Subiaco (Roma), Monastero di S. Scolastica;
Veroli (Frosinone), Abbazia di Casamari.
Campania:
Cava dei Tirreni (Salerno), Badia di Cava;
Mercogliano (Avellino), Abbazia di Montevergine;
Napoli, Oratorio dei Gerolamini.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Veneto:
Padova, Abbazia di S. Giustina;
Teolo (Padova), Abbazia di Praglia.
Lazio:
Cassino (Frosinone), Abbazia di Montecassino;
Collepardo (Frosinone), Certosa di Trisulti;
Farfa (Rieti), Abbazia di Farfa;
Grottaferrata (Roma), Abbazia di S. Nilo;
Subiaco (Roma), Monastero di S. Scolastica;
Veroli (Frosinone), Abbazia di Casamari.
Campania:
Cava dei Tirreni (Salerno), Badia di Cava;
Mercogliano (Avellino), Abbazia di Montevergine;
Napoli, Oratorio dei Gerolamini.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti
- La , recante "Sulla facolta' del potere esecutivo di emanare norme giuridiche", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1 febbraio 1926, n. 25, recita agli articoli 1 e 2;
"Art. 1. - Sono emanate con reale decreto, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e udito il parere del Consiglio di Stato, le norme giuridiche necessarie per disciplinare:
1 l'esecuzione delle leggi;
2 l'uso delle facolta' spettanti al potere esecutivo;
3 l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni dello Stato, l'ordinamento del personale ad esse addetto, l'ordinamento degli enti ed istituti pubblici, eccettuati i comuni, le province, le istituzioni pubbliche di beneficenza, le universita' e gli istituti di istruzione superiore che hanno personalita' giuridica, quand'anche si tratti di materie sino ad oggi regolate per legge.
Resta ferma la necessita' dell'approvazione, con la legge del bilancio, delle spese relative e debbono in ogni caso, essere stabilite per legge le norme concernenti l'ordinamento giudiziario, la competenza dei giudici, l'ordinamento del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, nonche' le guarentigie dei magistrati e degli altri funzionari inamovibili".
Art. 2. - L'approvazione dei contratti stipulati dallo Stato, nei casi per i quali era richiesta una legge, e' data con decreto reale, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, udito il parere dei consigli tecnici istituiti presso i vari Ministeri e del Consiglio di Stato".
- Il , reca "Approvazione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana".
- Il , reca "Approvazione del regolamento di esecuzione del testo unico sulle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana".
- La , reca "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri".
- La , reca "Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del Presidente della Repubblica".
- Il , convertito, con modificazioni, dalla reca: "Misure urgenti per il funzionamento dei musei statali".
- La , oltre a convertire in legge il di cui sopra, contiene anche disposizioni in materia di biblioteche statali di archivi di Stato.