Regolamento recante modificazioni alle modalita' di espletamento del servizio dei vaglia postali interni.
Art. 1.
1. Il testo dell'art. 32 del regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1989, n. 256, e' sostituito dal seguente:
"Art. 32 (Girate sui vaglia ordinari e telegrafici). - 1. E' consentita la cessione a terzi dei vaglia ordinari e telegrafici per mezzo di girate. Non sono consentite girate sui vaglia tratti a favore dei militari presenti al corpo che si avvalgono per la riscossione della modalita' prevista dal comma 1 dell'art. 9; parimenti non sono ammesse girate sui vaglia interni, ordinari e telegrafici, recanti la clausola
'non trasferibile' di cui all'art. 33, nonche' sui vaglia internazionali recanti la clausola 'ne payer qu'en main propre'.
2. Le girate sono apposte nello spazio all'uopo riservato a tergo dei titoli.
3. L'indicazione del giratario e la data, ove apposte, possono essere stilate a penna, a macchina o con l'uso di altri mezzi meccanici. La firma del girante deve essere apposta a penna, per esteso, e deve apparire leggibile. Se stilata in forma abbreviata o comunque non chiara, deve essere fatta seguire dall'indicazione, tra parentesi, del nome e del cognome scritti in modo leggibile.
4. Non sono ammesse girate fatte col segno di croce.".
"Art. 32 (Girate sui vaglia ordinari e telegrafici). - 1. E' consentita la cessione a terzi dei vaglia ordinari e telegrafici per mezzo di girate. Non sono consentite girate sui vaglia tratti a favore dei militari presenti al corpo che si avvalgono per la riscossione della modalita' prevista dal comma 1 dell'art. 9; parimenti non sono ammesse girate sui vaglia interni, ordinari e telegrafici, recanti la clausola
'non trasferibile' di cui all'art. 33, nonche' sui vaglia internazionali recanti la clausola 'ne payer qu'en main propre'.
2. Le girate sono apposte nello spazio all'uopo riservato a tergo dei titoli.
3. L'indicazione del giratario e la data, ove apposte, possono essere stilate a penna, a macchina o con l'uso di altri mezzi meccanici. La firma del girante deve essere apposta a penna, per esteso, e deve apparire leggibile. Se stilata in forma abbreviata o comunque non chiara, deve essere fatta seguire dall'indicazione, tra parentesi, del nome e del cognome scritti in modo leggibile.
4. Non sono ammesse girate fatte col segno di croce.".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.