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Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 1.

1. Le pubbliche amministrazioni ed i privati possono essere ammessi ad usufruire delle informazioni contenute nella banca dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
2. I collegamenti degli organi costituzionali, giurisdizionali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono effettuati gratuitamente e su semplice richiesta.