Istituzione di un'agenzia consolare di prima categoria in Montevideo (Uruguay).
Art. 1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;
Sentito il parere del consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro;
Decreta:
A decorrere dal 1 febbraio 1986 e' istituita in Montevideo (Uruguay) un'agenzia consolare di prima categoria.
Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;
Sentito il parere del consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro;
Decreta:
A decorrere dal 1 febbraio 1986 e' istituita in Montevideo (Uruguay) un'agenzia consolare di prima categoria.