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Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 322, concernente regolamento per la concessione della utenza del servizio di informatica giuridica del centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione.

Art. 1.


L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 322, e' sostituito dal seguente:
"Art. 11. - L'utenza del servizio e' concessa dietro il pagamento di un canone annuo e il versamento di una cauzione di pari misura a garanzia degli obblighi derivanti dalla convenzione.
L'importo del canone annuo, determinato in misura diversa per ogni singola categoria di utenza di cui all'art. 4, e' cosi' stabilito:
lire unmilionetrecentomila per gli utenti della categoria A;
lire unmilionenovecentocinquantamila, per quelli della categoria B;
lire duemilioniseicentomila, per quelli della categoria C.
Le suddette misure potranno essere revisionate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro.
L'importo del canone e' corrisposto in unica soluzione e anticipatamente, mediante versamento su conto corrente postale intestato alla sezione tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio, con imputazione all'apposito capo e capitolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato. La cauzione e' costituita con le modalita' previste dall'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.
Le modalita' di accesso agli archivi e i parametri relativi al numero dei caratteri in output e dei minuti di collegamento, sono determinati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro e possono, in egual forma, essere revisionati in relazione alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi nel biennio precedente.
Il Ministro di grazia e giustizia, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, puo' stipulare speciali convenzioni con particolari categorie di utenti, anche in deroga alle condizioni stabilite con il provvedimento di cui al precedente quarto comma".
NOTE Note all'art. 1: - Il testo dell' (citato nel secondo comma del nuovo art. 11 dello stesso D.P.R.), e' il seguente: "L'utenza del servizio e' concessa, valutati in ogni caso i motivi di interesse pubblico e tenuto conto delle disponibilita' di collegamenti al momento della concessione, nel seguente ordine di preferenza per categorie: categoria A: aziende di Stato aventi autonomia di bilancio e di gestione; amministrazioni regionali, provinciali, comunali ed enti parastatali, universita' ed istituti pubblici di istruzione e cultura; categoria B: soggetti esercenti le professioni legali e rispettivi consigli dell'ordine e collegi; enti pubblici non compresi in quelli della categoria A e non economici, associazioni sindacati, associazioni politiche; categoria C: altri ordini professionali; agenzie di notizie e societa' editrici di pubblicazioni giuridiche, enti pubblici economici, altre persone fisiche e giuridiche private". - Si riporta il testo dei primi tre commi dell' (Regolamento per l'amministrazione e la contabilita' generale dello Stato), citato nel quarto comma del nuovo : "Secondo la qualita' e l'importanza dei contratti coloro che contraggono obbligazioni verso lo Stato debbono prestare reale e valida cauzione in numerario, od in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, al valore di borsa. Puo' accettarsi una cauzione costituita da fideiussione. Sono ammessi a prestare fideiussione gli istituti di credito 41 diritto pubblico e le banche di interesse nazionale nonche' le aziende di credito ordinario aventi un patrimonio (capitale versato e riserve) non inferiore a L. 300.000.000 e le casse di risparmio, i monti di credito su pegno di prima categoria e banche popolari aventi un patrimonio non inferiore a lire 100.000.000".