Norme risultanti dall'accordo tra la delegazione governativa e le organizzazioni sindacali di categoria del personale statale delle ricerche, relativo al triennio 1982-84.
Art. 1.
Area di applicazione e durata
1. Il presente decreto si applica ai ricercatori, primi ricercatori e sperimentatori di cui al terzo comma dell'art. 1 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
2. La decorrenza degli effetti economici e' fissata al 1° gennaio 1983 con protrazione fino al 30 giugno 1985, ferma restando la decorrenza giuridica dal 1° gennaio 1982.
NOTE
Nota all'art. 1, comma 1:
Il testo dell' , e' il seguente:
"Ai ricercatori, primi ricercatori e dirigenti di ricerca dello Istituto superiore di sanita', ai direttori, ai direttori di sezione e sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e talassografici, ai direttori e sperimentatori delle stazioni sperimentali per l'industria si applica in via provvisoria, in attesa del definitivo assetto degli enti medesimi, il trattamento economico dei docenti universitari. A tal fine per i dirigenti di ricerca dello Istituto superiore di sanita', per i direttori ed i direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e talassografici e per i direttori delle stazioni sperimentali per l'industria si considerano gli stipendi dei professori di ruolo dell'Universita';
per i primi ricercatori dell'istituto superiore di sanita' gli stipendi degli assistenti di ruolo maggiorati del 30 per cento; per i ricercatori dell'Istituto superiore di sanita' e per gli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e talassografici e delle stazioni sperimentali dell'industria gli stipendi degli assistenti di ruolo maggiorati del 10 per cento".