Estensione della medaglia d'onore per lunga navigazione ai militari dell'Esercito.
Articolo unico
La medaglia d'onore per lunga navigazione di cui al decreto luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 127, e al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, n. 586, e' conferita ai militari dell'Esercito imbarcati sulle unita' di tale Forza armata iscritte nel quadro del naviglio militare dello Stato.
La predetta medaglia e' concessa con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro della difesa, alle condizioni previste dal citato decreto presidenziale 22 marzo 1954, n. 586, per il conferimento della medaglia stessa ai militari del Corpo della guardia di finanza. ((2))
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248, non prevede piu' (con l'art. 2268, comma 1, numero 816) abrogazione del presente provvedimento.
Il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248, non prevede piu' (con l'art. 2268, comma 1, numero 816) abrogazione del presente provvedimento.