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Modificazione allo statuto dell'Universita' degli studi di Modena.

Articolo unico


L'art. 81, relativo all'importo delle tasse e soprattasse per le scuole di specializzazione medico-chirurgiche, e' soppresso e sostituito dal seguente:
Art. 81. - La misura delle tasse, soprattasse e contributi per le singole scuole di specializzazione medico-chirurgiche e' fissata in una somma non inferiore a quella corrispondente alle tasse, soprattasse e contributi a qualsiasi titolo corrisposti da uno studente iscritto, in corso, ripetente o fuori corso, al corso di laurea in medicina e chirurgia, salvo i contributi di esercitazioni, seminario, scuola che verranno stabiliti dal consiglio di amministrazione, sentito il consiglio dei direttori delle scuole, e resi noti ogni anno con apposito manifesto.
Le tasse, soprattasse e contributi possono essere pagati in due rate: la prima all'atto della iscrizione e la seconda entro il 31 marzo.
La soprattassa esami di diploma e' fissata nella misura uguale a quella di laurea, mentre il rimborso spese per il rilascio del diploma di specializzazione viene fissato in L. 7.000.
La soprattassa per ripetizione esame, il contributo per il rilascio libretto e tessera, per duplicato del medesimo, dei diritti di segreteria, per rilascio certificati, diplomi di specializzazione, per restituzione diplomi di maturita' sono fissati nelle misure pari a quelle stabilite per gli studenti della facolta' di medicina e chirurgia.
L'allievo che ha ottenuto l'iscrizione ad un anno di corso non ha diritto in nessun caso alla restituzione delle tasse, soprattasse e contributi.