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Determinazione delle tariffe e dei canoni provvisori per il servizio sperimentale videotel.

Articolo unico


Gli abbonati al servizio telefonico ammessi a fruire, nel corso del periodo sperimentale, del servizio "videotel" in qualita' di utenti "fornitori di informazioni", in quanto interessati ad immettere dati e notizie di rispettiva pertinenza in un determinato centro videotel e in banche dati esterne ad esso collegate, ovvero in qualita' di utenti "acquisitori di informazioni", in quanto interessati ad acquisire su appositi terminali informazioni, preventivamente memorizzate nei centri videotel o in banche dati esterne ad essi collegate, sono tenuti a corrispondere, dalla data di attivazione del servizio, a seconda della categoria di appartenenza, le tariffe ed i canoni seguenti:
1) Utenti fornitori di informazioni:
a) canone annuo per sede di utente: L. 120.000 per ogni linea telefonica attestata alla sede operativa dell'utente ed utilizzata per il servizio videotel;
b) canone annuo di abbonamento al servizio: lire 2.000.000 per ogni base dati messa dall'esercente pubblico a disposizione dell'utente nell'ambito del centro videotel, comprensivo della quota pari al 10% di spettanza dell'Amministrazione P.T.;
c) canone annuo per la memorizzazione delle pagine di informazioni da parte dell'esercente pubblico: lire 10.000 per pagina;
d) tariffa per l'accesso e l'impegno del centro videotel:
L. 150 per 3' di connessione nelle ore diurne (dalle ore 8 alle ore 22);
L. 150 per 9' di connessione nelle ore notturne (dalle ore 22 alle ore 8) e nell'intero orario del sabato e dei giorni festivi.
2) Utenti acquisitori di informazioni:
a) canone annuo per sede di utente:
L. 20.000 per ogni linea telefonica attestata alla sede operativa dell'utente ed utilizzata per il servizio videotel nell'abitazione privata dell'utente stesso;
L. 120.000 per ogni linea telefonica attestata ad una sede diversa dall'abitazione dell'utente ed utilizzata per il servizio videotel;
b) tariffa per l'accesso e l'impegno del centro videotel:
L. 150 per 3' di connessione nelle ore diurne (dalle ore 8 alle ore 22);
L. 150 per 9' di connessione nelle ore notturne (dalle ore 22 alle ore 8) e nell'intero orario del sabato e dei giorni festivi.
In aggiunta ai corrispettivi di cui sopra, gli utenti videotel devono corrispondere la normale tariffa telefonica prevista dalle disposizioni tariffarie in vigore per le comunicazioni limitate all'ambito di una stessa rete telefonica urbana.