Approvazione del regolamento concernente le procedure di raccolta, accesso, comunicazione, correzione, cancellazione ed integrazione dei dati e delle informazioni, registrati negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121.
Art. 1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 11 della legge 1 aprile 1981, n. 121, che prevede l'emanazione delle disposizioni intese a regolare le procedure di raccolta, accesso, comunicazione, correzione, cancellazione ed integrazione dei dati e delle informazioni, registrati negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della stessa legge 1 aprile 1981, n. 121;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 marzo 1982;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;
Decreta:
E' approvato l'annesso regolamento concernente le procedure di raccolta, accesso, comunicazione, correzione, cancellazione ed integrazione dei dati e delle informazioni, registrati negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, vistato dal Ministro proponente.
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 11 della legge 1 aprile 1981, n. 121, che prevede l'emanazione delle disposizioni intese a regolare le procedure di raccolta, accesso, comunicazione, correzione, cancellazione ed integrazione dei dati e delle informazioni, registrati negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della stessa legge 1 aprile 1981, n. 121;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 marzo 1982;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;
Decreta:
E' approvato l'annesso regolamento concernente le procedure di raccolta, accesso, comunicazione, correzione, cancellazione ed integrazione dei dati e delle informazioni, registrati negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, vistato dal Ministro proponente.