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Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Art. 1.

Trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dello Stato

Il trasferimento delle funzioni amministrative alla regione Valle d'Aosta nelle materie indicate dagli articoli 2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ancora esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato e da enti pubblici nazionali ed interregionali successivamente all'entrata in vigore della legge 16 maggio 1978, n. 196, e la delega alla stessa regione dell'esercizio di altre funzioni amministrative, a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, sono attuati secondo le disposizioni del presente decreto.
Restano ferme le funzioni amministrative gia' esercitate dalla regione Valle d'Aosta.
Negli articoli seguenti e' usata, per indicare la regione Valle d'Aosta, la sola parola "regione".