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Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Messina.

Articolo unico


Lo statuto dell'Universita' di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli 125 e 126 relativi alla scuola di specializzazione in malattie infettive sono sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in malattie infettive

Art. 125. - La scuola di specializzazione in malattie infettive ha sede presso la clinica delle malattie infettive e conferisce il diploma di specialista in malattie infettive.
Art. 126. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalle autorita' competenti.
Art. 127. - La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.
Art. 128. - La durata del corso e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazione.
Art. 129. - Il numero massimo degli allievi e' di cinque per anno di corso, e complessivamente di venti per l'intero corso di studi.
Art. 130. - L'ammissione al corso avviene per titoli e per esami.
Art. 131. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
epidemiologia generale delle malattie infettive;
batteriologia e micologia;
virologia;
parassitologia;
immunologia generale.
2° Anno:
tecniche batteriologiche e micologiche applicate alle malattie infettive;
tecniche virologiche applicate alle malattie infettive;
tecniche parassitologiche applicate alle malattie infettive;
tecniche immunologiche applicate alle malattie infettive;
anatomia patologica;
genetica.
3° Anno:
clinica delle malattie infettive (1° anno);
diagnostica e semeiotica delle malattie infettive;
radiologia;
medicina preventiva delle malattie infettive.
4° Anno:
clinica delle malattie infettive (2° anno);
malattie tropicali;
legislazione sanitaria delle malattie infettive;
farmacologia e terapia delle malattie infettive.
Art. 132. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria.
Art. 133. - Al termine di ciascun corso gli allievi sono tenuti a sostenere gli esami del rispettivo anno.
Art. 134. - Al termine del corso di studi, gli specializzandi dovranno superare un esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specialita'.
Art. 135. - Alla fine del corso agli interessati verra' rilasciato il diploma di specialista in malattie infettive.