Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze.
Art. 1.
Gli articoli 311, 312, 313, 314 e 315, relativi alla scuola di specializzazione in malattie infettive, sono sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in malattie infettive
Art. 311. - La scuola di specializzazione in malattie infettive ha sede presso l'istituto di clinica pediatrica e conferisce il diploma di specialista in malattie infettive.
Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.
E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalle autorita' competenti.
La durata del corso di studi e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazioni.
Il numero massimo degli allievi e' di otto per anno di corso e complessivamente di trentadue iscritti per l'intero corso di studi.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 312. - Gli insegnamenti della scuola sono cosi' ripartiti in quattro anni di corso:
1° Anno:
1) epidemiologia generale delle malattie infettive;
2) batteriologia e micologia;
3) virologia;
4) parassitologia;
5) immunologia generale.
2° Anno:
1) tecniche batteriologiche e micologiche applicate
alle malattie infettive;
2) tecniche virologiche applicate alle malattie infettive;
3) tecniche parassitologiche applicate alle malattie infettive;
4) tecniche immunologiche applicate alle malattie infettive;
5) anatomia patologica;
6) genetica.
3° Anno:
1) clinica delle malattie infettive (primo anno);
2) diagnostica e semeiotica delle malattie infettive;
3) radiologia;
4) medicina preventiva delle malattie infettive.
4° Anno:
1) clinica delle malattie infettive (secondo anno);
2) malattie tropicali;
3) legislazione sanitaria delle malattie infettive;
4) farmacologia e terapia delle malattie infettive.
Art. 313. - Le lezioni saranno integrate da esercitazioni e dimostrazioni pratiche da eseguirsi nei reparti della divisione specialita' pediatriche, sezione malattie infettive, e nei laboratori della clinica pediatrica. La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria.
Art. 314. - Al termine di ciascun corso annuale gli allievi sono tenuti a sostenere gli esami del rispettivo corso.
Art. 315. - Per il conseguimento del diploma in malattie infettive gli allievi dovranno discutere, di fronte ad apposita commissione, una tesi scritta su un argomento attinente la specialita'.
La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.