Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli.
Articolo unico
Art. 305. - E' costituito presso la facolta' di medicina veterinaria l'istituto di ispezione degli alimenti di origine animale.
L'istituto raggruppa le discipline di insegnamento affini di:
1) ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale (carne, latte, pesce, uova, ecc.) I;
2) ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale (carne, latte, pesce, uova, ecc.) II;
3) lavori pratici nei macelli;
4) tossicologia veterinaria;
5) tecnica conserviera;
6) idrobiologia e pescicoltura;
7) igiene e controllo dei prodotti della pesca.
All'istituto saranno aggregati tutti gli altri insegnamenti che verranno istituiti in futuro per altre materie di carattere ispettivo.
Art. 306. - L'istituto svolge in collaborazione con la facolta' ed i corsi di laurea, le attivita' didattiche per il conseguimento delle lauree o, in collaborazione con i dipartimenti ove costituiti, le attivita' di ricerca concernenti le discipline afferenti all'istituto stesso.
A tale scopo disporra' di attrezzature autonome. L'istituto curera' inoltre la raccolta del materiale scientifico e provvedera' a pubblicazioni autonome.
L'istituto e' retto dalle disposizioni di cui all'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, dalle altre norme vigenti e in particolare dalle disposizioni che seguono.
Art. 307. - Sono membri dell'istituto i professori ufficiali, gli assistenti di ruolo, nonche' i ricercatori.
Sono ammessi a frequentare di diritto l'istituto gli studenti, studiosi e laureati di altre facolta' e Universita', che ottengano l'autorizzazione del direttore.
Il direttore dell'istituto e' un professore ordinario o straordinario di una delle discipline afferenti allo istituto stesso, nominato dal rettore su designazione del consiglio di istituto per un triennio accademico.
Il direttore convoca e presiede il consiglio d'istituto, coordina e sovrintende all'attivita', e' responsabile della gestione amministrativa e contabile dell'istituto stesso, ha il potere di rappresentanza ed e' coadiuvato dal consiglio d'istituto.
Art. 308. - Il consiglio d'istituto, presieduto dal direttore e costituito dai professori ufficiali, dagli assistenti e da una rappresentanza dei ricercatori, esprime parere sul coordinamento delle materie e dei tempi e dei modi dei corsi, salva l'autonomia di ogni insegnamento, sulla formazione della biblioteca, sul prestito interno ed esterno del materiale librario e didattico-scientifico, sulle ammissioni di cui all'art. 307, secondo comma. Esprime parere altresi' su ogni altra questione sottopostagli dal direttore.
Art. 309. - Il direttore informera' dei piu' rilevanti problemi dell'istituto almeno una volta all'anno, agli inizi dell'anno accademico, previo opportuno avviso pubblico, i membri dell'istituto.