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Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Torino.

Articolo unico



Gli articoli dal 114 a 127, relativi alle scuole di perfezionamento annesse alla facolta' di lettere e filosofia, sono sostituiti dai seguenti:

Sezione II
Scuole di perfezionamento annesse alla facolta' di lettere e filosofia

Art. 114. - Alla facolta' di lettere e filosofia sono annesse le seguenti scuole di perfezionamento:
1) la scuola di perfezionamento in filologia classica;
2) la scuola di perfezionamento in filologia moderna;
3) la scuola di perfezionamento in lingue e letterature orientali;
4) la scuola di perfezionamento in archeologia;
5) la scuola di perfezionamento in discipline storiche e geografiche;
6) la scuola di perfezionamento in storia delle arti;
7) la scuola di perfezionamento in filosofia.
Art. 115. - Ciascuna scuola rilascia, al termine del corso, un diploma di perfezionamento che reca l'indicazione della scuola frequentata.
Art. 116. - Per lo svolgimento della loro attivita' le scuole di perfezionamento si avvalgono delle strutture dei corrispondenti istituti della facolta', e precisamente:
1) la scuola di perfezionamento in filologia classica si avvale delle strutture dell'istituto di filologia classica;
2) la scuola di perfezionamento in filologia moderna si avvale delle strutture dell'istituto di lingue e letterature straniere;
3) la scuola di perfezionamento in lingue e letterature orientali si avvale delle strutture dell'istituto di orientalistica;
4) la scuola di perfezionamento in archeologia si avvale delle strutture dell'istituto di archeologia;
5) la scuola di perfezionamento in discipline storiche e geografiche si avvale delle strutture dell'istituto di storia;
6) la scuola di perfezionamento in storia delle arti si avvale delle strutture dell'istituto di storia dell'arte;
7) la scuola di perfezionamento in filosofia si avvale delle strutture dell'istituto di filosofia.
Art. 117. - Ogni scuola organizza appositi corsi, sia disciplinari sia inter-disciplinari, destinati in modo specifico ai propri iscritti; organizza inoltre corsi di didattica delle discipline ad essa afferenti o di attivita' pratiche e iniziative collaterali, come conferenze e seminari di docenti di altre universita' italiane e straniere.
Art. 118. - Sono insegnamenti costitutivi della scuola di perfezionamento in filologia classica:
1° Anno:
linguistica comparata;
linguistica applicata e didattica delle lingue classiche;
manoscritti greci e latini;
tradizione e critica del testo;
storia della filologia classica;
retorica e stilistica;
storia dei generi letterari;
storiografia classica e cristiana;
civilta' micenea;
religioni del mondo classico;
storia sociale del mondo antico;
politica ed economia del mondo antico;
civilta' tardo-antica e altomedioevale;
origini cristiane;
letteratura e civilta' bizantina.
2° Anno:
dialetti greci;
epica e lirica greca arcaica;
greco classico ed ellenistico;
greco biblico;
dialetti italici;
latino dell'eta' repubblicana;
latino dell'eta' imperiale;
latino tardoantico e cristiano;
civilta' ellenistica;
storia del Cristianesimo antico;
epigrafia ed antichita' greche;
epigrafia ed antichita' latine;
grammatici e lessicografi greci e latini;
lessicografia delle lingue classiche;
prosodia e metrica classica;
papiri classici e cristiani;
storia del teatro e dello spettacolo nell'antichita' classica.
Art. 119. - Sono insegnamenti costitutivi della scuola di perfezionamento in filologia moderna:
1° Anno:
esegesi e critica del testo;
teoria della letteratura;
storia dei generi letterari;
retorica e stilistica;
poetica (oppure prosodia e metrica - storia delle poetiche);
narratologia;
storia delle istituzioni letterarie e culturali;
metodi della ricerca dialettologica (oppure dialetti italiani moderni);
storia della linguistica;
linguistica comparata;
linguistica italiana;
fonetica e fonologia;
lingue e letterature neolatine;
cultura e comunicazione di massa.
2° Anno:
civilta' letteraria del medioevo;
civilta' letteraria del Rinascimento;
civilta' letteraria dell'eta' moderna;
civilta' letteraria dell'eta' contemporanea;
storiografia letteraria;
comparatistica;
didattica dell'italiano;
didattica delle lingue straniere moderne (oppure glottodidattica);
storia della critica letteraria moderna e contemporanea;
sociologia dell'arte e della letteratura;
tradizioni popolari;
modelli grammaticali;
lessicologia e semantica;
linguistica antropologica e sociologica (oppure etnolinguistica);
fondamenti psicologici del linguaggio;


paleografia \
codicologia >aggiuntivi.
filologia musicale /



Art. 120. - Sono insegnamenti costitutivi della scuola di perfezionamento in lingue e letterature orientali:
1° Anno:
filologia biblica;
lingua e letteratura siriaca;
storia del tardo giudaismo;
sanscrito;
lingua e letteratura hindi;
iranistica;
lingua e letteratura giapponese;
lingua e letteratura cinese;
lingua e letteratura coreana;
storia del Giappone;
storia della Cina.
2° Anno:
storia delle origini ebraiche;
lingua e letteratura ugaritica;
letteratura ebraica medioevale e moderna;
letteratura caraibica;
epigrafia semitica;
lingua e letteratura pali;
lingua e letteratura tamil;
storia dell'India moderna;
estetica e filosofia del linguaggio nell'India antica;
sinologia;
storia dell'estremo Oriente moderno e contemporaneo;
storia del teatro giapponese.
Art. 121. - Sono insegnamenti costitutivi della scuola di perfezionamento in archeologia:
1) archeologia e storia dell'arte greca;
2) archeologia e storia dell'arte romana;
3) storia dell'arte medioevale e moderna;
4) estetica;
5) antichita' greche e romane;
6) topografia dell'Italia antica;
7) archeologia delle province romane;
8) etruscologia ed archeologia italica;
9) archeologia cristiana;
10) paletnologia;
11) numismatica;
12) epigrafia greca;
13) epigrafia latina;
14) egittologia;
15) archeologia orientale;
16) storia orientale antica;
17) indologia;
18) filologia iranica;
19) storia dell'arte islamica;
20) storia e stili dell'architettura.
Insegnamenti aggiuntivi:
1) tecnica dello scavo;
2) restauro delle opere d'arte e museografia;
3) elementi di disegno e di rilievo;
4) restauro dei monumenti;
5) storia greca;
6) storia romana.
Di tali insegnamenti quelli ai numeri 3) e 4) solo per gli iscritti provenienti dalla facolta' di lettere, quelli ai numeri 5) e 6) solo per i provenienti dalla facolta' di architettura.
La scuola di perfezionamento comprende tre indirizzi:
1) archeologia e storia dell'arte greca e romana;
2) archeologia italica;
3) archeologia orientale.
Indirizzo di archeologia e storia dell'arte greca e romana:
Insegnamenti fondamentali:
1) archeologia e storia dell'arte greca;
2) archeologia e storia dell'arte romana;
3) storia e stili dell'architettura;
4) storia dell'arte medioevale e moderna;
5) estetica.
Insegnamenti complementari:
1) antichita' greche e romane;
2) etruscologia e archeologia italica;
3) topografia dell'Italia antica;
4) archeologia delle province romane;
5) numismatica;
6) egittologia;
7) archeologia orientale;
8) epigrafia greca;
9) epigrafia latina.
Indirizzo di archeologia italica:
Insegnamenti fondamentali:
1) archeologia e storia dell'arte greca;
2) archeologia e storia dell'arte romana;
3) paletnologia;
4) topografia dell'Italia antica;
5) etruscologia ed archeologia italica.
Insegnamenti complementari:
1) archeologia cristiana;
2) storia e stili dell'architettura;
3) antichita' greche e romane;
4) numismatica;
5) epigrafia greca;
6) epigrafia latina;
7) archeologia delle province romane;
8) storia dell'arte medioevale e moderna.
Indirizzo di archeologia orientale:
Insegnamenti fondamentali:
1) archeologia orientale;
2) archeologia e storia dell'arte greca;
3) storia orientale antica;
4) indologia;
5) storia dell'arte islamica.
Insegnamenti complementari:
1) filologia iranica;
2) archeologia e storia dell'arte romana;
3) archeologia delle province romane;
4) numismatica;
5) egittologia;
6) storia dell'arte medioevale e moderna;
7) epigrafia greca.
Gli iscritti alla scuola di perfezionamento in archeologia possono scegliere uno dei tre indirizzi previsti.
Debbono sostenere sette esami per ciascun indirizzo, di cui cinque fondamentali e due complementari a scelta. Debbono altresi' seguire i corsi degli insegnamenti aggiuntivi, sui quali sosterranno un colloquio prima dell'esame fondamentale di archeologia dell'indirizzo prescelto.
Gli iscritti dovranno sottoporre entro il 31 gennaio del primo anno di corso, all'approvazione del direttore della scuola, il programma degli esami che intendono superare, con la facolta' di scegliere due insegnamenti complementari diversi da quelli dell'indirizzo prescelto.
Art. 122. - Sono insegnamenti costitutivi della scuola di perfezionamento in discipline storiche e geografiche:
1° Anno:
esegesi delle fonti letterarie per la storia del mondo antico; esegesi delle fonti documentarie per la storia del mondo antico;
esegesi delle fonti letterarie per la storia del mondo medioevale;
esegesi delle fonti documentarie per la storia del mondo medioevale;
fonti per lo studio della storia contemporanea;
metodologie della storia economica del mondo antico;
metodologie della storia economica dal medioevo alla rivoluzione industriale;
metodologie della storia economica contemporanea;
tecniche di analisi quantitativa per la ricerca storica;
metodologia della storia delle istituzioni medioevali;
metodologia della storia delle istituzioni dell'eta' moderna; semiologia grafica per l'analisi territoriale;
tecniche di analisi quantitativa per la geografia;
storia della geografia e del pensiero geografico;
storia dei movimenti rivoluzionari dei secoli XIX e XX.
2° Anno:
storia della storiografia sul mondo antico;
storia della storiografia sul mondo medioevale;
storia della storiografia moderna e contemporanea;
storia sociale dell'istruzione;
storia delle istituzioni giudiziarie e amministrative dell'eta' contemporanea;
storia dell'illuminismo e della rivoluzione francese;
storia della riforma e della controriforma;
processi di diffusione della cultura nel mondo antico e medioevale;
processi di diffusione della cultura del mondo moderno;
metodologie per la storia della scienza, delle tecniche e della cultura materiale;
metodologia della ricerca geografica urbana;
metodologia della ricerca geografica agraria;
metodologia della ricerca ecologica;
storia delle istituzioni parlamentari;
didattica della storia;
didattica della geografia.
Art. 123. - Sono insegnamenti costitutivi della scuola di perfezionamento in storia delle arti:
1° Anno:
metodologia delle discipline archeologiche;
archeologia medioevale dell'area padana;
storia della miniatura;
metodologia della ricerca storico-artistica;
storia dell'arte dell'eta' romanica e gotica;
storia dell'arte del Rinascimento;
storia dell'arte dell'eta' barocca;
storia dell'arte del secolo XIX;
storia del disegno;
museografia e tutela del territorio.
2° Anno:
storia della cultura materiale dell'area padana;
storia dell'urbanistica;
storia dell'architettura;
storia del pensiero estetico del secolo XVIII-XIX;
estetica musicale;
musicologia;
storia del melodramma;
storia e tecniche dello spettacolo;
filmologia;
teorie artistiche contemporanee.
Art. 124. - Sono insegnamenti costitutivi della scuola di perfezionamento in filosofia:
1° Anno:
antropologia filosofica;
teorie logiche;
storia delle teorie morali;
storia delle poetiche e delle teorie estetiche;
storia e metodi della storiografia filosofica;
storia e tradizione del pensiero classico;
storia del pensiero sei-settecentesco;
storia del pensiero dell'eta' romantica.
2° Anno:
epistemologia e metodologia delle scienze fisiche;
epistemologia e metodologia delle scienze biologiche;
epistemologia e metodologia delle scienze storico-sociali;
filosofia della matematica;
teorie generali della comunicazione;
teorie generali della societa' e della cultura;
indirizzi e problemi della filosofia contemporanea;
didattica della filosofia.
Art. 125. - Ogni scuola e' diretta da un comitato direttivo composto da cinque professori ufficiali di discipline che rientrino nell'ambito degli interessi di ricerca specifici della scuola, anche appartenenti ad altra facolta', e designato per la durata di un triennio dal consiglio di facolta' di lettere e filosofia. In caso di dimissioni, di collocamento a riposo o di decesso di un membro del comitato si procede alla sua sostituzione mediante designazione di un nuovo membro, il quale cessa dall'ufficio al termine del mandato triennale del comitato.
Art. 126. - Il comitato direttivo stabilisce annualmente l'elenco dei corsi impartiti, li affida a uno o piu' docenti, anche di altra facolta' o (quando occorra) di altra universita', discute e approva i programmi, determina annualmente il numero massimo delle iscrizioni, e in generale sovraintende al coordinamento dell'attivita' didattica e scientifica. Al termine di ogni anno accademico il comitato direttivo presenta all'esame e all'approvazione del consiglio di facolta' una relazione sul funzionamento della scuola.
Art. 127. - La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima. Il direttore rappresenta la scuola; presiede le riunioni del comitato direttivo e da' esecuzione alle sue deliberazioni; tiene i rapporti con la facolta' e con gli organi di governo dell'Ateneo.
Art. 128. - Possono essere ammessi:
1) alla scuola di perfezionamento in filologia classica i laureati in lettere con indirizzo classico;
2) alla scuola di perfezionamento in filologia moderna i laureati in lettere e in lingue e letterature straniere moderne (con indirizzo europeo), nonche' i laureati in materie letterarie presso la facolta' di magistero e i laureati in lingue e letterature straniere presso qualsiasi facolta';
3) alla scuola di perfezionamento in lingue e letterature orientali i laureati in lettere, in lingue e letterature straniere moderne (con indirizzo orientale);
4) alla scuola di perfezionamento in archeologia i laureati in lettere, e i laureati presso la facolta' di architettura;
5) alla scuola di perfezionamento in discipline storiche e geografiche i laureati in lettere, in filosofia e in storia, nonche' i laureati in scienze politiche (con indirizzo storico) e i laureati in materie letterarie presso la facolta' di magistero;
6) alla scuola di perfezionamento in storia delle arti i laureati in lettere, nonche' i laureati in materie letterarie presso la facolta' di magistero;
7) alla scuola di perfezionamento in filosofia i laureati in filosofia, nonche' i laureati in pedagogia presso la facolta' di magistero.
In casi eccezionali il consiglio di facolta' puo' autorizzare, su proposta del comitato direttivo della scuola, l'ammissione dei laureati in altro corso o in altra facolta', purche' il curriculum degli studi precedenti sia strettamente pertinente all'ambito di interessi della scuola di perfezionamento alla quale chiedono l'iscrizione.
Art. 129. - L'accoglimento della domanda d'iscrizione e' subordinato all'accertamento - da parte del comitato direttivo - dell'idoneita' del richiedente, da effettuarsi mediante l'esame dei titoli didattici e scientifici presentati e mediante un apposito colloquio, che deve essere sostenuto non oltre il 30 novembre.
Art. 130. - La durata di ogni scuola e' biennale; non sono consentite ne' abbreviazioni di corso ne' l'ammissione ad anno superiore al primo.
Art. 131. - Gli iscritti alle scuole sono tenuti:
a) a frequentare annualmente almeno tre insegnamenti compresi tra i corsi organizzati dalla scuola per l'anno al quale sono iscritti, sulla base di un piano di studi approvato dal comitato direttivo;
b) svolgere una ricerca su un argomento che dev'essere stabilito entro il mese di aprile del primo anno di corso, e sul quale vertera' la loro dissertazione finale.
L'argomento della ricerca dev'essere approvato dal comitato direttivo, il quale designa i docenti incaricati di seguirla.
Art. 132. - Al termine di ogni anno di corso gli iscritti sostengono gli esami relativi agli insegnamenti seguiti, e presentano una relazione sull'attivita' di ricerca condotta nel corso dell'anno.
Gli esami sono sostenuti dinanzi a una commissione di tre professori ufficiali, nominata dal preside di facolta' su proposta del direttore della scuola. Il superamento degli esami e l'approvazione, da parte del comitato direttivo, della relazione sull'attivita' di ricerca sono condizioni per il passaggio all'anno successivo.
Art. 133. - Al termine del biennio gli iscritti sostengono l'esame di diploma, presentando e discutendo una dissertazione sull'argomento della loro ricerca. L'esame di diploma e' sostenuto dinanzi a una commissione di sette professori ufficiali (di cui almeno due di altra facolta' o di altra universita), nominata dal rettore su proposta del preside di facolta', sentito il parere del direttore della scuola.
Art. 134. - Il finanziamento di ogni scuola e' assicurato dai proventi delle tasse e dei contributi:
Tasse studenti 1° e 2° anno:
tassa d'immatricolazione (solo per il primo anno). . . . . . L. 5.000 tassa d'iscrizione (primo e secondo anno) . . . . . . . . . L. 18.000 contributi d'esercitazioni (primo e secondo anno) . . . . . L. 30.000 contributi biblioteche e laboratorio (primo e secondo anno). L.
10.000
soprattassa (primo e secondo anno) . . . . . . . . . . . . . L. 7.000 Tasse studenti fuoricorso:
valgono le stesse tasse che per i relativi corsi
di laurea della facolta'.
soprattasse esame di diploma (ultimo anno) . . . . . . . . . L. 3.000 tassa riscaldamento (annuo) . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000 contributo infortunio (annuo). . . . . . . . . . . . . . . . . L. 300

La tassa di diploma sara' pari alla somma fissata dalle norme di legge.
Le scuole sono autorizzate a chiedere contributi a enti pubblici e privati e a ricevere lasciti e donazioni.
I fondi relativi dovranno comunque essere iscritti nel bilancio dell'Universita'.