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Modificazioni allo statuto della libera Universita' abruzzese "G. D'Annunzio" di Chieti.

Art. 1.


Nel capo IV, concernente norme relative al personale insegnante, gli articoli 108, 111 e 112 sono abrogati e sostituiti come segue:
Art. 108. - Gli insegnamenti sono impartiti dai professori secondo quanto prescritto dalla normativa universitaria statale con particolare riferimento a quella in materia di riordino della docenza universitaria basata sulle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Art. 111. - All'insegnamento di tutte le discipline ufficiali si provvede, di regola, con i professori di ruolo ordinari e associati in conformita' di quanto stabilito in materia dalla vigente normativa universitaria statale.
In ciascuna facolta', comunque, non possono essere attivati insegnamenti in numero superiore a quello consentito dalle tabelle A e A-bis annesse al presente statuto. All'insegnamento nei corsi integrativi di quelli ufficiali si provvede con i professori a contratto.
In ciascuna facolta' i corsi integrativi, tenuto conto in ogni caso degli stanziamenti a bilancio, non possono superare il 20% di quelli ufficiali attivati nella facolta' medesima.
Art. 112. - I docenti delle diverse categorie devono ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa universitaria statale vigente, salvo quanto diversamente disposto dal presente statuto.