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Attuazione della delega prevista dall'art. 108 della legge 1 aprile 1981, n. 121, in materia di anticipata cessazione dal servizio di alcune categorie di funzionari dell'attuale Amministrazione della pubblica sicurezza e di appartenenti al disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 1.



Al personale di cui al successivo art. 2, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 10 aprile 1981, n. 121, e' consentita la cessazione anticipata dal servizio, con i benefici di cui all'art.
4.