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Esecuzione degli emendamenti agli allegati A e B dell'accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), notificati alle Parti contraenti dal Segretario generale delle Nazioni Unite nell'anno 1979.

Articolo unico


Piena ed intera esecuzione e' data agli emendamenti agli allegati A e B dell'accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), notificati alle Parti contraenti dal Segretario generale delle Nazioni Unite nell'anno 1979, ai sensi dell'art. 14, paragrafo 2 dell'accordo, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'art. 14, paragrafo 2, dell'accordo stesso.