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Aumento della misura dell'indennita' di rischio agli operatori subacquei del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Articolo unico


Le misure dell'indennita' di rischio agli operatori subacquei dei vigili del fuoco, che rientrano tra il personale di cui al primo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, di cui alla tabella C allo stesso unita, sono raddoppiate con effetto dal 1 gennaio 1980.
Restano salve le modalita' di cui alla tabella suddetta.
Alla copertura delle spese derivanti dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi della legge 28 febbraio 1981, n. 44.