Conferimento all'Avvocatura dello Stato della rappresentanza e della difesa in giudizio degli organismi comunitari.
Art. 1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 48 e 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e l'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889;
Visto l'art. 6 del trattato 18 aprile 1951 istitutivo della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, ratificato e reso esecutivo con legge 25 giugno 1952, n. 766, e visti gli articoli 20 e 129 del trattato 25 marzo 1957 istitutivo della Comunita' economica europea e l'articolo 184 di quello in pari data istitutivo della Comunita' europea dell'energia atomica, entrambi ratificati e resi esecutivi con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;
Visti gli articoli 9 e 28 del trattato 8 aprile 1965, ratificato e reso esecutivo con legge 3 maggio 1966, n. 437;
Considerato che l'estensione del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato agli organismi comunitari risponde ai principi informatori che regolano i rapporti della Repubblica italiana con gli altri Stati e con gli organismi internazionali e sovranazionali;
Considerato che in tal senso e' stata avanzata richiesta da parte della commissione delle Comunita' europee e della Banca europea per gli investimenti;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;
Decreta:
L'Avvocatura dello Stato e' autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi davanti alle autorita' giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, della Comunita' economica europea, della Comunita' europea per l'energia atomica e della Banca europea per gli investimenti.
Visti gli articoli 48 e 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e l'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889;
Visto l'art. 6 del trattato 18 aprile 1951 istitutivo della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, ratificato e reso esecutivo con legge 25 giugno 1952, n. 766, e visti gli articoli 20 e 129 del trattato 25 marzo 1957 istitutivo della Comunita' economica europea e l'articolo 184 di quello in pari data istitutivo della Comunita' europea dell'energia atomica, entrambi ratificati e resi esecutivi con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;
Visti gli articoli 9 e 28 del trattato 8 aprile 1965, ratificato e reso esecutivo con legge 3 maggio 1966, n. 437;
Considerato che l'estensione del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato agli organismi comunitari risponde ai principi informatori che regolano i rapporti della Repubblica italiana con gli altri Stati e con gli organismi internazionali e sovranazionali;
Considerato che in tal senso e' stata avanzata richiesta da parte della commissione delle Comunita' europee e della Banca europea per gli investimenti;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;
Decreta:
L'Avvocatura dello Stato e' autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi davanti alle autorita' giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, della Comunita' economica europea, della Comunita' europea per l'energia atomica e della Banca europea per gli investimenti.