Modificazioni all'art. 4, primo comma, del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, in materia di omologazione di apparecchi a pressione e generatori di vapore o di gas.
Articolo unico
Il n. 11 dell'art. 4, primo comma, del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, per l'esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, di costituzione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione e' sostituito per i motivi esposti in premessa dai seguenti:
11) i generatori e i recipienti di vapore o di gas aventi pressione massima effettiva di funzionamento non superiore a 0,5 Kg/cm quadri e rispettivamente producibilita' non superiore a 50 Kg/h ovvero capacita' non superiore a 2000 litri;
11-bis) i generatori di vapore aventi pressione massima effettiva di funzionamento non superiore a 0,5 Kg/cm quadri e producibilita' superiore a 50 Kg/h, purche' soddisfino alle seguenti condizioni:
a) risultino stabili per la pressione di progetto e siano sottoposti, in sede di costruzione, alla prova idraulica che verra' eseguita secondo le modalita' previste ai primi due commi del successivo art. 62;
b) siano sottoposti, sul luogo di primo o nuovo impianto, alla verifica dei dispositivi di sicurezza che verra' eseguita secondo le modalita' previste al primo comma del successivo art. 65;
11-ter) i recipienti di vapore o di gas aventi pressione massima effettiva di funzionamento non superiore a 0,5 Kg/cm quadri e capacita' superiore a 2000 litri, purche' siano sottoposti sul luogo di primo o nuovo impianto alla verifica dei dispositivi di sicurezza, che verra' eseguita secondo le modalita' previste al primo comma del successivo art. 65, ovvero, in mancanza dei dispositivi di sicurezza, ad una prova alternativa tendente ad accertare che il recipiente e' stato installato in condizioni tali per cui la pressione di progetto non puo' essere superata in nessun caso.