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Dichiarazione di pubblica utilita' per le opere da realizzarsi da parte dell'Esercito nella zona del VII comando militare territoriale della regione militare tosco-emiliana.

Art. 1.


Sono dichiarate di pubblica utilita' le costruzioni di fortificazioni, fabbricati, strade militari e di qualsiasi altra opera di interesse militare, nonche' la sistemazione dei servizi dell'Esercito nella zona del VII comando militare territoriale della regione militare toscoemiliana.
Detta sistemazione rientra nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita'.