Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna.
Articolo unico
Lo statuto dell'Universita' di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 678, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della seconda scuola di specializzazione in chirurgia generale.
Seconda scuola di specializzazione in chirurgia generale
Art. 679. - Presso la facolta' di medicina e chirurgia e' istituita una seconda scuola di specializzazione in chirurgia generale che conferisce il diploma in chirurgia generale.
Art. 680. - La durata del corso e' di cinque anni e non sono consentite abbreviazioni di corso.
L'ammissione alla scuola avviene sulla base di titoli ed esami.
Sono disponibili sette posti per ciascun anno di corso. Il numero complessivo dei posti, nei cinque anni di corso, non puo' essere superiore a trentacinque.
Art. 681. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
clinica chirurgica generale (quinquennale) I;
patologia speciale chirurgica (triennale) I;
semeiotica chirurgica (biennale) I;
anatomia chirurgica e corso d'operazioni (triennale) I;
chirurgia sperimentale;
anestesia e rianimazione;
ricerche di laboratorio.
2° Anno:
clinica chirurgica generale (quinquennale) II;
patologia speciale chirurgica (triennale) II;
semeiotica chirurgica (biennale) II;
anatomia chirurgica e corso di operazioni (triennale) II;
fisiopatologia chirurgica;
trattamento pre e post-operatorio;
anatomia e istologia patologica (biennale) I.
3° Anno:
clinica chirurgica generale (quinquennale) III;
patologia speciale chirurgica (triennale) III;
semeiotica strumentale ed endoscopica;
anatomia chirurgica e corso di operazioni (triennale) III;
radiologia;
anatomia ed istologia patologica (biennale) II.
4° Anno:
clinica chirurgica generale (quinquennale) IV;
chirurgia ginecologica;
chirurgia urologica;
neurochirurgia;
traumatologia e ortopedia;
chirurgia pediatrica.
5° Anno:
clinica chirurgica generale (quinquennale) V;
chirurgia toracica;
chirurgia cardiovascolare;
chirurgia riparativa e plastica;
chirurgia d'urgenza;
medicina legale.
Art. 682. - Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare le lezioni teoriche e le esercitazioni.
Art. 683. - La frequenza nelle sale operatorie si iniziera' dal primo anno di corso, e dopo un periodo di tirocinio, dovra' trasformarsi in compartecipazione attiva agli interventi operatori.
Per i corsi che non siano della clinica chirurgica generale puo' essere stabilita, su parere del direttore della scuola, la continuativa frequenza presso i relativi reparti specializzati, qualora esistano reparti indipendenti.
Art. 684. - Gli allievi che non abbiano ottemperato gli obblighi di frequenza non possono essere ammessi a sostenere gli esami annuali.
Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti sono tenuti a superare gli esami relativi ai singoli insegnamenti di ciascun anno per il passaggio all'anno successivo.
Gli esami biennali, triennali e quinquennali sono superati rispettivamente alla fine del biennio, del triennio e del quinquennio.
Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specializzazione, gli allievi devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta su materie che sono state oggetto dei corsi.