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Ristrutturazione e potenziamento degli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera e degli uffici veterinari di confine, di porto, di aeroporto e di dogana interna (art. 7 della legge n. 833 del 1978).

Art. 1.


Gli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera, e gli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna, dipendenti dal Ministero della sanita', sono ordinati su base circoscrizionale in uffici periferici principali ed uffici da questi dipendenti, come dagli allegati A e B al presente decreto, con individuazione delle sedi e delle dotazioni organiche del personale per ogni circoscrizione, come da allegati C e D.
I parchi quarantenari e di acclimatazione per animali esotici nonche' le stazioni zoosanitarie previste dall'art. 33 della legge 30 aprile 1976, n. 397, sono equiparati agli uffici veterinari dipendenti di cui al comma precedente.