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Autorizzazione a richiamare in servizio temporaneo un contingente di sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 1.


Il Ministro dell'interno e' autorizzato a richiamare in servizio temporaneo, per la durata di un anno, a decorrere dal 10 luglio 1980 un contingente complessivo di tremila sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza; qualora perdurino le esigenze di cui in premessa, ha facolta' di prorogare di un ulteriore anno il richiamo del predetto contingente.