Aumento della indennita' di rischio a favore del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Art. 1.
A decorrere dal 1 gennaio 1979 la misura dell'indennita' di rischio spettante al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le prestazioni di cui al gruppo I della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e' elevata a L. 2.500.