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Assegnazione di due posti di tecnico laureato presso l'Universita' degli studi di Palermo.

Art. 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255, ed in particolare la tabella B annessa alla legge stessa;
Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;
Veduto il decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;
Veduta la legge 25 ottobre 1977, n. 808;
Veduto il decreto ministeriale 31 luglio 1978, registrato alla Corte dei conti, addi' 22 febbraio 1979, registro n. 9, foglio n. 18, con il quale si e' provveduto, tra l'altro, a ridistribuire in conformita' ad esigenze di riequilibrio, cosi' come previsto dall'art. 14 della citata legge n. 808/1977, una parte dei posti di organico dei ruoli del personale non docente delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria, secondo quanto determinato nella tabella B allegata al provvedimento in parola;
Veduta l'unita' richiesta dell'Universita' di Palermo in ordine alla assegnazione dei posti di ruolo del personale tecnico laureato degli istituti scientifici universitari;
Tenuto conto delle esigenze dello stesso Ateneo, complessivamente considerate ed in particolare delle necessita' di funzionamento dei sottoindicati istituti;
Ritenuta l'opportunita' di provvedere ad assegnare due posti di tecnico laureato;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

I due posti di tecnico laureato indicati nelle premesse sono assegnati come segue:

UNIVERSITA' DI PALERMO

Facolta' di medicina e chirurgia:
istituto di fisiologia umana . . . . . . . . . . . . . . . posti n. 1 ((Centro)) di calcolo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (( " )) 1