Richiamo alle armi nel 1979 di ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa delle Forze armate per addestramento.
Art. 1.
Nel corso dell'anno 1979 possono essere richiamati alle armi, per aggiornamento od addestramento, purche' ancora soggetti ad obblighi militari:
quattrocentottantotto ufficiali, centododici sottufficiali e centocinquanta militari di truppa in congedo illimitato delle armi e dei servizi dell'Esercito;
trentatre ufficiali e trentasei sottufficiali della forza in congedo appartenenti alle diverse categorie e specialita' del C.E.M.M.