Esecuzione dello scambio di note tra il Governo italiano ed il Governo francese, effettuato a Roma il 26 marzo e 21 giugno 1977, ai fini di regolare le questioni ancora pendenti in materia di restituzioni dei beni, appartenenti a cittadini francesi, gia' sottoposti a sequestro bellico.
Art. 1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, concernente l'esecuzione del trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947;
Visto il parere del 25 marzo 1976 della commissione di cui all'art. 6 della legge n. 908 del 1 dicembre 1949;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro;
Decreta:
Piena ed intera esecuzione e' data, a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, allo scambio di note tra il Governo italiano e il Governo francese, effettuato a Roma il 26 marzo e il 21 giugno 1977 ai fini di regolare le questioni ancora pendenti in materia di restituzione dei beni, appartenenti a cittadini francesi gia' sottoposti a sequestro bellico.
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, concernente l'esecuzione del trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947;
Visto il parere del 25 marzo 1976 della commissione di cui all'art. 6 della legge n. 908 del 1 dicembre 1949;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro;
Decreta:
Piena ed intera esecuzione e' data, a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, allo scambio di note tra il Governo italiano e il Governo francese, effettuato a Roma il 26 marzo e il 21 giugno 1977 ai fini di regolare le questioni ancora pendenti in materia di restituzione dei beni, appartenenti a cittadini francesi gia' sottoposti a sequestro bellico.