Norme di adeguamento del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, ai fini dell'elezione dei rappresentanti del personale statale dei ruoli locali della provincia di Bolzano, nel consiglio di amministrazione e nella commissione di disciplina di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
Art. 11.
In sede di prima costituzione del consiglio di amministrazione e della commissione di disciplina:
1) il commissario del Governo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto indice le elezioni dei rappresentanti del personale fissandone la data non oltre i successivi sessanta giorni:
2) il commissario del Governo, d'intesa con la rappresentanza della provincia di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, sceglie i componenti della commissione elettorale provinciale tra sei nominativi per ciascun gruppo linguistico proposti dalle confederazioni sindacali di cui all'art. 8, lettera a);
(( NUMERO ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 1982, N. 327 ))
(( NUMERO ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 1982, N. 327 ))