Costituzione di un centro residenziale presso l'Universita' degli studi della Calabria.
Art. 1.
Presso l'Universita' degli studi della Calabria e' costituito il centro residenziale.
Esso e' destinato ad accogliere il personale insegnante e non insegnante in servizio presso l'Universita' stessa, nonche' una quota non inferiore al 70% degli studenti in corso iscritti ai corsi di laurea e di specializzazione, limitatamente alla durata dei corsi, e pertanto e' dotato delle necessarie strutture residenziali, educative, sportive, ricreative, associative e sanitarie.
La permanenza degli studenti presso il centro residenziale sara' limitata al periodo compreso tra il 1 ottobre ed il 31 luglio dell'anno successivo.